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D.M. 30/03/2001 n. 400
b) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dai consorzi e/o dalle cooperative soci e dalle societā finanziarie per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
c) dell'importo del contributo concesso in relazione a ciascuna operazione di fusione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c)
d) dell'importo dell'agevolazione concessa in via definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dalle societā finanziarie o da loro partecipate per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d). Il contributo di cui al punto a) viene liquidato contestualmente al versamento del contributo di cui all'articolo 3, comma 1. I contributi di cui ai punti b), c) e d) vengono liquidati a consuntivo con periodicitā semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Il contributo complessivo a titolo di rimborso spese concesso a ciascuna societā finanziaria non dovrā comunque essere superiore a lire due miliardi per ciascun anno e per la durata massima di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore della societā finanziaria medesima. Il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sarā inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 30 marzo 2001 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Letta Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visco Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attivitā produttive, registro n. 1 Attivitā produttive, foglio n. 53
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitā
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitā, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitā, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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